22 mar 2015

Le riforme costituzionali e la dittatura legislativa in Italia*

Lo stato di eccezione e la dittatura legislativa inaugurati dal revisionismo costituzionale sospendono il diritto rappresentativo quale si è affermato e consolidato nell'Italia repubblicana



La discussione sulla riforma del Senato si inserisce in un processo di revisione costituzionale che è in corso da alcuni anni. La riforma promossa dal governo Renzi prevede la fine del bicameralismo perfetto e l'abolizione del Senato elettivo sostituito con una camera composta da sindaci e consiglieri regionali e ridotta da 315 a 100 membri. Il nuovo Senato non potrà più votare la fiducia al governo e non gli sarà permesso di legiferare eccetto che su alcuni temi come riforme costituzionali e trattati internazionali.
In realtà questa proposta di riforma è solo l'ultima di una serie che si sono susseguite in Italia. Gli ultimi anni hanno visto un notevole incremento delle modifiche costituzionali. Dal 1948 fino al 1999 la Costituzione è stata modificata appena 14 volte. Dal 1999 al 2012, in soli 13 anni, ben 11 volte.
Fino al '99 le modifiche riguardavano singole norme, mentre da allora in poi è stato inaugurato un “revisionismo costituzionale” durante il quale interi complessi di leggi sono stati soggetti a revisione, come è accaduto per la riforma del Titolo V del 2001.
Sostanzialmente gli scopi raggiunti con le riforme della Carta dell'ultimo periodo sono così riassumibili:

a) Decentramento amministrativo e indebolimento del potere dello stato centrale
b) Rafforzamento del potere degli organi esecutivi e indebolimento di quelli legislativi
c) Subalternità delle istanze di carattere nazionale rispetto agli assetti delle istituzioni sovranazionali europee.

Il biennio 1999-2001 è stato un periodo cruciale. In questo lasso di tempo si è provveduto al punto a), ovvero al decentramento e alla istituzione di un ordinamento di tipo federale, attraverso le autonomie regionali e il federalismo fiscale. Sempre nello stesso periodo è stata approvata l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (punto b)).
Con la riforma dell'aprile 2012 è stato introdotto il principio del pareggio di di bilancio, seguendo le direttive e le tendenze dell'Unione Europea che mirano al controllo dei bilanci degli stati membri.
L'ultima riforma prevista, si confà a b), prevedendo una riduzione dei poteri del parlamento attraverso la trasformazione di un ramo delle camere da organo legislativo a pieno diritto a funzione di collegamento tra stato ed enti locali. In questo modo si otterrà una contrazione delle procedure di approvazione delle proposte di legge. Queste ultime finora dovevano essere discusse sia dalla Camera che dal Senato e se modificate da quest'ultimo rimandate alla prima, fino a una approvazione del testo finale da parte di entrambi i rami del Parlamento. Con la nuova riforma in molti ambiti la procedura legislativa riguarderà soltanto i deputati. Ciò, assieme alla nuova legge elettorale, che dovrà prevedere un ampio premio di maggioranza per il partito più votato, non fa che assegnare più forza alle maggioranze e ai governi, indebolendo invece il Parlamento e le opposizioni.
Si può dire che dal '99 sia iniziata una nuova fase della storia politica italiana. Ovvero uno stato di eccezione e una dittatura legislativa. Si intenda qui “dittatura” nel senso originario della parola, ovvero di governo temporaneo in casi straordinari. Il dictator era la carica alla quale il Senato romano affidava il potere in tempi di guerra. Tuttavia il Senato manteneva il pieno controllo nella Roma repubblicana e poteva stabilire i limiti della dittatura, mentre lo stato di eccezionalità attuale sfugge e travalica il Parlamento. Le riforme costituzionali della fase “revisionista” in buona parte violano se non la forma, lo spirito della Carta. Con la riforma del Titolo V è venuto meno il principio contenuto nell'articolo 5. Questo riconosce le autonomie locali, ma con la precisazione che “la Repubblica è una e indivisibile”. Inoltre una simile riforma rendendo possibile un diverso trattamento e diverse tutele da regione a regione, come è avvenuto con la regionalizzazione della sanità, ha minato l'articolo 3, il quale non solo sancisce l'uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini italiani, ma promuove anche l'abolizione degli ostacoli che impediscono la piena uguaglianza (non solo teorica e giuridica, diranno i costituzionalisti, ma fattuale). Caratteristica dell'ordinamento repubblicano quale uscì dall'Assemblea Costituente del '48 e che venne attuato negli anni successivi, era quello che si potrebbe definire un “centralismo rappresentativo”; ovvero ampi poteri e capillarità dello stato centrale sul territorio, notevole forza del parlamento e limitazione del potere dei governi e della funzione esecutiva rispetto a quella legislativa. In altre parole l'interventismo dello stato nei vari settori (sociale, economico, culturale, ecc.) veniva realizzato in un'ottica di ampia rappresentatività e di equilibrio nella garanzia di una dialettica tra i vari attori in gioco. Con lo stato di eccezione inaugurata nel '99, questa caratteristica è venuta meno. Le facoltà statuali si disgregarono e il potere del parlamento si indebolì notevolmente. Contrariamente a quanto era avvenuto fino ad allora, le revisioni costituzionali non furono più la risultante di un'ampia condivisione di tutte le forze politiche, ma iniziative delle singole maggioranze o, persino, (come nel caso della riforma del Senato prevista) del governo. Ciò riguarda in più ampio processo che vede il governo assommare su di sé le funzioni legislative e il parlamento limitarsi alla semplice ratifica.
Con la modifica del 2012 che ha introdotto il pareggio di bilancio, un altro tassello è stato aggiunto alla “dittatura”. Se fino ad allora lo Stato aveva la facoltà di usare il proprio bilancio per promuovere politiche confacenti ai proprie istanze e ai principi della propria carta fondante, questa facoltà ora sarà formalmente inibita (anche se di fatto lo era già da alcuni anni). Anche il pareggio di bilancio potrebbe essere considerato incostituzionale o comunque non rispondente allo spirito della carta fondativa. Gli articoli 3 e 4 impegnano attivamente l'istituzione pubblica a promuovere l'eguaglianza sotto tutte le forme e (fatto senza precedenti) il raggiungimento della piena occupazione (“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”). Il pareggio di bilancio invece limita le possibilità di intervento dello Stato e impedisce l'attuazione di questo principio, in quanto tutte le politiche volte alla riduzione e all'eliminazione della disoccupazione si fondano e si sono fondate sui disavanzi pubblici, come ha ampiamente dimostrato la storia repubblicana.
La riforma del Senato è soltanto l'ultimo tassello di un processo, che va avanti da 15 anni, il quale sospende il diritto repubblicano e si inserisce in una fase di eccezione legislativa che esula dai principi e dai caratteri fondanti dello Stato italiano. Con l'inizio di questa fase è stata avviata la transizione da un regime rappresentativo, che presuppone la dialettica tra i vari gruppi sociali e politici, a uno autocratico, che tende ad semplificare le procedure deliberative ed eliminare del tutto quella dialettica per imporre la volontà esclusiva di certi gruppi. La logica non è più quella del compromesso e della mediazione, di equilibrio delle diverse istanze (come in tutti i sistemi rappresentativi) ma di esecuzione della volontà di un'oligarchia su tutte le altre e richiesta di maggiore efficienza del processo deliberativo inteso come mera applicazione di questa volontà. Ovviamente, nell'attuale contesto, lo stato di eccezione è indirizzato dalle istanze dei gruppi economici che lo dirigono e non certo da quelle di movimenti popolari.
In un tale scenario, la fine di questo stato di eccezione può essere quindi provocata o da un ripristino del diritto preesistente e dei principi costituzionali formalmente ancora in vigore (scenario che pare, attualmente, assai improbabile) oppure dalla istituzionalizzazione di quelle procedure che oggi si manifestano in un quadro di eccezionalità e di diritto dittatoriale. Ovvero il definitivo passaggio verso una forma pienamente e compiutamente autocratica di governo.


*Pubblicato anche sull'Intellettuale dissidente



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